Statuto - Titolo X

1 ART. 39

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci aventi diritto al voto, in un’Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque per associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.


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