Statuto - Titolo VII

1 ART. 27

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica un anno. E’ composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di diciannove. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell’Associazione.

2 ART. 28

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

  • il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione. In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, l’Assemblea Ordinaria provvede a nominare provvisoriamente un sostituto. Il mandato del nuovo eletto dall’Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.

3 ART. 29

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

  • eseguire le delibere dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea e del relativo documento economico di previsione;
  • predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
  • deliberare circa l’ammissione dei Soci;
  • deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
  • stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
  • decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

4 ART. 30

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni 3 mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre quinti dei consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

5 ART. 31

Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (posta elettronica, IRC, ecc.) via Internet o reti dedicate, a patto che esista il sistema (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) di identificare univocamente i partecipanti. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria, tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta. Copia del verbale sarà stampata e firmata dal segretario.

6 ART. 32

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 (due terzi) dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuovi elezioni entro trenta giorni.


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