Statuto - Titolo VIII

1 ART. 33

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone da un minimo di due membri a un massimo di tre membri. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

2 ART. 34

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

3 ART. 35

I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci, decidono sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione.


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