Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone da un minimo di due membri a un massimo di tre membri. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci, decidono sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione.
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