Statuto - Titolo IV

1 ART. 7

L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

  • soci fondatori: persone fisiche, persone giuridiche o enti riuniti per la prima volta per dare vita all’Associazione;
  • soci ordinari: persone fisiche, persone giuridiche o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • soci sostenitori: persone fisiche, persone giuridiche o enti che paghino una quota sensibilmente superiore a quella prevista per gli associati ordinari e che vi siano ammessi con tale qualifica dall’Assemblea degli associati. L’ammissione ha effetto dalla data della deliberazione dell’assemblea.

2 ART. 8

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello Statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

3 ART. 9

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

4 ART. 10

Sono soci tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti a sostenerla economicamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali, che presentano domanda di ammissione alla Associazione e che vengono accettati da parte degli Organi Sociali preposti. I Soci si impegnano al pagamento della quota sociale prevista e stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

5 ART. 11

I soci hanno diritto a: * partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione, come da apposito regolamento; * a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione; * ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessere almeno cinquegiorni prima dello svolgimento della stessa. Tutti i soci hanno gli stessi doveri e godono degli stessi diritti nei confronti dell’Associazione.

6 ART. 12

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali dell’Associazione. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

7 ART. 13

La qualifica di socio si perde per:

  • decesso;
  • mancato pagamento della quota sociale;
  • espulsione o radiazione;
  • dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

8 ART. 14

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

  • inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
  • l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
  • il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
  • l’appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
  • l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovra’ essere risarcito.

9 ART. 15

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.


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