L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello Statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Sono soci tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti a sostenerla economicamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali, che presentano domanda di ammissione alla Associazione e che vengono accettati da parte degli Organi Sociali preposti. I Soci si impegnano al pagamento della quota sociale prevista e stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
I soci hanno diritto a: * partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione, come da apposito regolamento; * a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione; * ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessere almeno cinquegiorni prima dello svolgimento della stessa. Tutti i soci hanno gli stessi doveri e godono degli stessi diritti nei confronti dell’Associazione.
Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali dell’Associazione. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.
La qualifica di socio si perde per:
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.
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